Il regime tributario di contabilità semplificata, infatti, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall’articolo 2214 del codice civile tenuta di libri e altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Posto ciò https://israelgwzlv.blogs100.com/29013914/avvocato-esperto-in-bancarotta-an-overview